Art. 15.
1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito organismo incaricato di coordinare le attività
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previdenziali e assistenziali di cui alla presente legge.
2. L'organismo di cui al comma 1 provvede altresì al controllo sulla gestione del fondo di cui all'articolo 2, comma 4.
3. I fondi per attività assistenziali sono erogati dallo Stato che destina ad essi il 40 per cento delle somme incassate a titolo di sanzione pecuniaria per violazione delle norme fiscali.
4. Le gestioni contabili delle attività previdenziali e assistenziali devono essere separate.